Whistleblowing

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Premessa

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017). Tale legge, che mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di atti o illeciti in contrasto con le regole etiche aziendali, è stata oggetto di modifiche in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un ulteriore decreto legislativo in materia.

Scopo del documento e contesto normativo di riferimento

Scopo della presente procedura  è quello di illustrare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di sospette condotte scorrette o di sospetti atti illeciti o di presunte violazioni (c.d. whistleblowing), in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”)  di attuazione  della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Segnalazioni

Possono essere oggetto di segnalazione le sospette condotte scorrette o sospetti atti illeciti o presunte violazioni, che consistano in:

  1. condotte illecite rilevanti o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  2. violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  3. violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  4. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori sopra indicati.

Inoltre, possono essere segnalate questioni di etica o di compliance.

Le segnalazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  1. essere effettuate in buona fede;
  2. essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
  3. riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal soggetto segnalante;
  4. contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori dei fatti o delle condotte segnalate e ogni informazione utile per descrivere l’oggetto della segnalazione.

Forme di “abuso” come segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione sono vietate, non sono prese in considerazione e sono passibili di sanzioni e/o azioni avanti all’Autorità Giudiziaria.

In caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie il segnalante in malafede potrà essere chiamato a risponderne in sede penale e potrà essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Non sono rilevanti e sono da ritenersi ineseguibili le seguenti segnalazioni:

  1. relative a situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
  2. aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l’onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
  3. fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
  4. relative ad informazioni già di dominio pubblico;
  5. aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
  6. aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all’origine razziale o etnica del segnalato.

Chi può effettuare una segnalazione

Le segnalazioni di cui al paragrafo 5 relative a violazioni conosciute nell’ambito del proprio contesto lavorativo o di una collaborazione con D&V Serramenti Srl, possono essere effettuate da:

  1. i lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale);
  2. i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società D&V Serramenti Srl;
  3. i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di D&V Serramenti Srl;
  4. i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività in favore della società D&V Serramenti Srl;
  5. i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società D&V Serramenti Srl;
  6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto fatti o circostanze di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza:

  • quando il rapporto di lavoro o collaborazione è in essere;
  • quando il rapporto di lavoro o collaborazione non era ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o collaborazione di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Relative tutele

Nei confronti dei soggetti segnalanti sono assicurate adeguate tutele, in particolare, con riferimento alla riservatezza dell’identità ed alla confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, dalla presa in carico e durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, entro i limiti previsti dalla normativa.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e sono previste dalla Legge espresse forme di protezione dell’identità del segnalante.

Non è consentita alcuna forma di ritorsione (ad esempio, licenziamento, sospensione, mancata promozione, demansionamento, etc.), discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante o di chiunque abbia preso parte all’investigazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Le tutele sopra descritte sono inoltre estese:

  1. ai facilitatori;
  2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  4. agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate

Adeguate forme di tutela a garanzia della riservatezza sono previste, nei limiti stabiliti dalla Legge, anche nei confronti dei soggetti presunti responsabili delle condotte o delle violazioni segnalate.

Modalità di segnalazione

Coloro che intendano effettuare una segnalazione di fatti o comportamenti rilevanti possono farlo:

  • Utilizzando i canali di segnalazione interni appositamente predisposti: piattaforma BE Innovazione;
  • utilizzando il canale di segnalazione esterno gestito dall’ANAC;
  • attraverso divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ad integrazione delle modalità di segnalazione sopra citate rimane sempre possibile per il soggetto che intenda effettuare una segnalazione rivolgersi direttamente all’Autorità Giudiziaria o Contabile presentando denuncia in merito ai fatti o alle condotte rilevanti di cui sia venuto a conoscenza.